Illegittimità della procedura eseguita e condanna al pagamento del danno emergente, ossia delle spese sostenute dalle imprese escluse dalla procedura per cause a esse non imputabili. Con la sentenza 1868/2013 il Tar del Lazio ha condannato l’Inail per il contenzioso relativo al click day 2010, la procedura telematica per richiedere incentivi volti al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro: uno stanziamento di 60 milioni su base regionale per i quali era necessario presentare la domanda solo attraverso il sito dell’istituto a partire dalle ore 14 del 12 gennaio 2011. Un malfunzionamento del sistema informatico aveva, però, impedito a una serie di imprese di portare a termine la procedura, impedendo loro di concorrere per la concessione del beneficio. Ne erano seguite proteste e diffide dal ritenere validi i risultati del click Day, a partire da quelle dell’Ancl, il sindacato unitario dei consulenti del lavoro.
Nel dispositivo della sentenza i giudici amministrativi hanno sottolineato come la procedura a sportello (comunque non annullata) indicata nell’avviso pubblico dell’Inail, essendo valutativa e non automatica, avrebbe dovuto tradursi comunque nella ricevibilità di tutte le domande pervenute, ammesse le quali l’istituto avrebbe dovuto poi procedere all’istruttoria sino all’esaurimento dei fondi destinandoli in base al criterio cronologico di presentazione delle stesse.
Si rimane a disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.