Macchine agricole – Esclusi dal provvedimento entrato in vigore ieri gli operatori con due anni di esperienza: basta l’autocertificazionePorta la stessa data dell’entrata in vigore del provvedimento che va a normare. Sembra un gioco di parole ma non lo è.
È, invece, il sintomo evidente di un sistema legislativo che si muove a ritmo elefantiaco, lasciando dietro di sé buchi legislativi e questioni irrisolte.

Il riferimento è alla circolare contenente i chiarimenti applicativi delle norme per l’ottenimento dell’ormai famosa abilitazione per l’uso delle macchine agricole emanata lo scorso 13 marzo dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

In sostanza, non sarà richiesto nessun patentino per quanti, titolari di azienda, collaboratori e dipendenti, abbiano un’esperienza di almeno due anni, riferibile ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni e dichiarino di avere le competenze necessarie all’utilizzo dei mezzi di cui al punto 1.1 dell’accordo del 22 febbraio 2012.

“La nostra associazione aveva chiesto con forza la revisione del provvedimento – ha dichiarato Osvaldo Geddo, direttore della Cia di Savona -, e dopo questa revisione crediamo sia stato adeguatamente esonerando chi da anni utilizzano il trattore”.

Soddisfazione anche per Coldiretti che, per voce di Romano Magrini, responsabile nazionale delle Politiche del lavoro, accoglie con favore la circolare che “d’impatto positivo, interviene in modo importante per riportare alla giusta collocazione un normale aggiornamento normativo e pratico rispetto all’utilizzo delle attrezzature”.
“La circolare – afferma Magrini – va ad ufficializzare l’esperienza pregressa con lo strumento dell’autocertificazione per tutti i lavoratori del settore agricolo e forestale.
Viene lasciato in piedi solo l’obbligo di aggiornamento da effettuarsi entro il 12 marzo 2017, o il 12 marzo 2015 per coloro che pur non potendo autocertificare l’esperienza pregressa, utilizzino anche occasionalmente e saltuariamente le macchine oggetto di discussione alla data del 12 marzo 2013”.
Si dovrà sottoporre al corso di formazione solo chi non rientra in nessuna delle casistiche ora citate.

La circolare

Ma vediamo cosa dice la circolare che già nell’incipit chiarisce che “a seguito dei numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione dell’accordo 22 febbraio 2012 (…) si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi”.

Secondo la circolare, l’autocertificazione, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, valida per i lavoratori autonomi o datori di lavoro utilizzatori e suoi famigliari, dovrà essere redatta ai sensi del DPR 445/2000, e attestare documentata esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro.
Dovrà essere attestata la disponibilità in azienda dell’attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l’esperienza e altresì, che l’attività lavorativa sia stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale.

Nel caso di lavoratore subordinato, la dichiarazione dovrà individuare i periodi di tempo in cui sono state svolte le attività alla dipendenza della o delle imprese individuate. In ogni caso il datore di lavoro, ai sensi del comma 7, articolo 71 e del comma 4, articolo 73 del D.Lgs 81/2008 è tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.

Il conseguimento dell’abilitazione, è richiesto anche nel caso di utilizzo saltuario o occasionale delle attrezzature di lavoro ma non lo è qualora non si configuri alcuna attività lavorativa connessa a tale attrezzatura. Rientrano in quest’ultima casistica le operazioni di spostamento a vuoto dell’attrezzatura, la manutenzione ordinaria o straordinaria.

Per quanto riguarda, infine, il corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’accordo del 22 febbraio 2012, viene riconosciuta la possibilità che le tre ore dei moduli pratici possano essere effettuate in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.

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Michela Lugli
FONTE: http://agronotizie.imagelinenetwork.com